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Raccolta dei miei articoli scritti per te
  • VIAGGIARE CON IL MIO PET

    Forse hai già letto qualche mio articolo e saprai che la mia intenzione è sempre quella di cercare di dare consigli, che Ti permettano di scegliere la TUA SOLUZIONE e, ove occorre, permetterTi di rivolgerTi serenamente all’Avvocato di Tua fiducia per chiedere aiuto.

     

    Oggi Vorrei parlarTi di viaggi……

     

    Che meraviglia poter progettare un viaggio e prendersi qualche giorno di meritato riposo…

    A volte, invece, dobbiamo viaggiare per lavoro e tutto diventa più frenetico.

     

    Ma quando abbiamo un animale d’affezione? Come facciamo a portarlo con noi?

    Esistono semplici regole per viaggiare con il proprio animale d’affezione (PET) che sono riportate sui portali aeroportuali principali tra cui

    www.aeroporti.com

     

    Queste le indicazioni principali:

    Tutti i passeggeri possono entrare in aeroporto al seguito del proprio animale domestico facente parte della categoria di: cane, gatto, furetto. I proprietari devono rispettare le regole in vigore per i luoghi pubblici. Quindi i possessori di cani devono tenerli al guinzaglio con la museruola, devono avere a disposizione tutto il necessario per la cura del cane, tutta l’attrezzatura per la raccolta dei bisogni dell’animale, sacchetti, paletta e carta assorbente, senza dimenticare acqua e cibo necessario. Non dimenticare il trasportino o contenitore da viaggio consentito per mettere dentro l’animale durante il viaggio.  Gatto e furetto devono essere dentro il trasportino omologato per il viaggio. Per essere autorizzati a viaggiare in aereo col proprio animale si devono rispettare determinati parametri questi parametri danno la possibilita’ di avere il proprio cane, gatto o furetto vicino e viaggiare insieme in cabina senza dovere andare nella stiva dell’aereo e procurare stress al nostro fidato compagno.

     

    Come fare per viaggiare in aereo con cane, gatto o furetto

     

    1- Compagnia aerea

    Scegliere una compagnia aerea che accetta il trasporto di animali.

    Prima di prenotare il biglietto aereo assicuratevi che sul volo scelto ci sia posto per il proprio animale da compagnia.

    Ogni aereo ha pochi spazi disponibili in cabina e nella stiva per fare viaggiare gli animali, informarsi prima di comprare il biglietto aereo.

     

    2- In cabina o stiva? Dove viaggia il cane, gatto, furetto?

    Le regole per viaggiare in aereo insieme al proprio animale in cabina variano di poco per ogni compagnia aerea.

    Nella maggioranza delle compagnie aeree le regole sono le seguenti:

    L’animale deve viaggiare dentro il trasportino o contenitore adeguato e accettato dalla compagnia aerea per l’andata e ritorno.

    L’animale dentro il contenitore deve riuscire a stare in piedi e girare su se’ stesso, non deve avere un cattivo odore,

    il fondo del contenitore deve essere impermeabile.

    Durante tutto il viaggio in cabina non puo’ uscire dal trasportino tranne se tutti i passeggeri e il pilota dell’aereo sono d’accordo.

    Consultare la compagnia aerea di solito hanno un servizio per la scelta e acquisto del contenitore omologato adeguato.

    Il peso che consente di viaggiare insieme al padrone in cabina non deve superare i 10 Kg totali, compreso il contenitore.

    Attenzione alcune compagnie aeree accettano in cabina peso inferiore, fino a 6 Kg.

    Le misure standard del trasportino piu’ grande per viaggiare nella cabina dell’aereo sono: 46 x 25 x 31 cm

    Per evitare disguidi consigliamo di chiedere alla compagnia aerea che tipo di trasportino accettano, poiche’ potrebbero cambiare misure o norme sulla misura, materiale utilizzato, aperture per l’aria e chiusure.

    Ogni compagnia aerea ha un servizio per l’acquisto del trasportino per animali adeguato.

    Assicurarsi dalla compagnia aerea prima dell’acquisto del biglietto e prima della partenza riguardo il trasporto nella stiva che deve essere obbligatoriamente pressurizzata, riscaldata e illuminata per la sicurezza e salute degli animali che viaggiano al suo interno

    Portare i contenitori per cibo e acqua da somministrare all’animale.

    Chiedere all’addetto se si possono aggangiare i contenitori.

    Rimanere il piu’ possibile vicino al proprio animale se deve viaggiare nella stiva.

     

    Simbolo da incollare sui lati del contenitore

    Indicare che tipo di animale contiene e il nome

     

    Non sono accettati

    – Animali in calore.

    – Animali in gravidanza.

    – Cuccioli inferiori a 3 mesi.

     

    Passaporto europeo

    Il passaporto europeo viene rilasciato dal proprio veterinario, contiene tutti i dati anagrafici dell’animale e del proprietario e la foto e da il diritto di viaggiare in tutti i paese Europei,

    Questo documento sanitario dichiara che il cane, gatto o altro animale e’ in regola con le vaccinazioni, specialmente quella della rabbia e identifica l’animale tramite un tatuaggio o un microchip inserito sottopelle indolore.

    Attenzione: alcune nazioni non sono ancora pronte per la movimentazione degli animali in Europa a causa della rabbia, occorre quindi informarsi dalla compagnia aerea se e’ richiesta la quarantena di cane o gatto.

    Le nazioni che richiedono maggiori controlli e norme per l’ingresso di animali domestici sono:

    – Regno Unito UK

    – Irlanda

    – Malta

    – Svezia

     

    E ora, prenotate tranquillamente e godeteVi il Vostro animaletto! Buon viaggio!

    Giulia Gasparini

  • La responsabilità sociale d’impresa. Cos’è?

    La Responsabilità Sociale d’impresa (Rsi) o Corporate Social responsibility (Csr) è, secondo la Comunicazione UE n. 681 del 2011, “la responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società”

    Rsi o imprenditoria socialmente responsabile, sempre secondo l’Unione europea, significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri stakeholders, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.

    L’elemento distintivo della Rsi è quello di affiancare alla responsabilità economica anche una responsabilità sociale, che crea valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all’azienda. Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il territorio e per l’ambiente, in una logica del TUTTI VINCONO SE TUTTI STANNO MEGLIO. MAGGIORE RESPONSABILITA’ = MAGGIORE RICCHEZZA IN TERMINI ASSOLUTI = MAGGIORI SOLUZIONI DELLA CRISI A LUNGO TERMINE

    La Rsi è l’applicazione di diversi princìpi:

    • sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni comuni, capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità locale in cui l’azienda opera, capacità di mantenere uno sviluppo economico dell’impresa nel tempo.

     

    • volontarietà: come azioni svolte oltre gli obblighi di legge.

     

    • trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse diretti e indiretti d’impresa.

     

    • qualità: in termini di prodotti e processi produttivi.

     

    • integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, a livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi.

    Perché impegnarsi nella responsabilità d’impresa….?

    Ecco i principali focus per scegliere una cultura d’impresa orientata alla Rsi.

    • Crescente domanda di qualità, in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni, da parte di consumatori-clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, mondo finanziario, società civile.
    • Linee guida internazionali (Onu, Ilo, Icc) e comunitarie (Ue), network d’impresa, che richiedono sempre più una maggiore integrazione della sostenibilità ambientale e sociale.
    • Necessità di innovazione trasversale nelle imprese per rimanere competitive nel tempo.
    • Necessità di distinguere e valorizzare il marchio non più solo in termini di prodotto, ma come cultura e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di credibilità verso il consumatore, e fattore di maggiore competitività.
    • Necessità di distinguersi strategicamente dai concorrenti per una migliore reputazione, sia in termini di prestazioni commerciali che di prestazioni sociali.

    Fattori intangibili come la crescita intellettuale, professionale, relazionale di dipendenti e collaboratori (capitale sociale d’impresa) considerati come elementi determinanti per il successo d’impresa nel tempo.

    Scegliere una scorciatoia è più facile, ma estremamente dannoso per i rischi legali che si corrono, per la società e gli stakeholders, per la sostenibilità del futuro dei nostri figli, per la redditività sul lungo periodo, per l’incremento anziché la soluzione della crisi, per la cronicizzazione di una politica d’emergenza, anziché della programmazione.

    Per saperne di più:

    http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/temi/file/carta-dei-principi-di-responsabilita-sociale-delle-imprese

  • Scioglimento della comunione legale

    INTRODOTTO DALLA NUOVA LEGGE SUL DIVORZIO BREVE

    (art. 2 L. 55/2015 ha introdotto l’art. 191 c. 2 c.c.)

    Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie:

    – nella separazione giudiziale: dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati quindi, di regola, dal giorno della udienza presidenziale; in questa ipotesi il cancelliere deve comunicare l’ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione (art. 191 c. 2 c.c. introdotto dall’art. 2 L. 55/2015);

    – in caso di separazione consensuale: dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 

     

    La novità è costituita dal fatto che :

    Fino al 26 maggio 2015 lo scioglimento della comunione avveniva:

    • nella separazione consensuale dalla omologazione del verbale di separazione;

     

    • nella separazione giudiziale, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

     

    CHE COS’E’ LA COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI?

    La comunione legale dei beni è il regime che regola i rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di una diversa convenzione, così com’è regolamentato con la L. n. 151 del 1975.

    Tale istituto governa in via generale i rapporti tra i coniugi, ove questi non abbiano espresso una diversa volontà con le convenzioni matrimoniali, non è assimilabile a quello della comunione ordinaria, sia perché s’instaura automaticamente all’atto stesso del matrimonio, a meno che gli sposi non scelgano di adottare il regime di separazione o altra convenzione nelle forme di cui all’art. 162 del c.c., sia perché i beni che vi ricadono sono specificatamente indicati negli artt. 177 e 178 del c.c., così come sono elencati nell’art. 179 del c.c. quelli che ne sono esclusi.

    In effetti, la comunione legale è una forma di comunione specifica e speciale, in cui i coniugi sono titolari solidalmente di un diritto sui beni che vi ricadono e da cui rimangono estranei i soggetti non legati da rapporti di coniugio.

    L’art. 177 c.c. afferma che costituiscono oggetto della comunione legale:

    • gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

     

    • i frutti dei beni propri che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale;

     

    • i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale;

     

    • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi (con i relativi utili ed incrementi);

     

    • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite congiuntamente, ma costituite da uno solo dei coniugi antecedentemente al matrimonio.

     

    Per quel che concerne, invece, le aziende gestite da uno solo dei coniugi, ricadono nella comunione legale i beni destinati all’esercizio dell’impresa e gli incrementi solo qualora siano ancora presenti al momento della cessazione della comunione legale.

    Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [185, 217]:

    Dispositivo dell’art. 179 Codice Civile 

    1. a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (1);
    2. b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell’atto di liberalità o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (2);
    3. c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (3);
    4. d) i beni che servono all’esercizio della professione [2084, 2222]del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una aziendafacente parte della comunione (4);
    5. e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (6);
    6. f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (7) [2647 1].
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge (8).

    Note

    (1) Pur essendo l’elencazione tassativa, la lettera a) configura una esclusione estensibile in ragione della ratio temporale: tutto ciò che il coniuge già possedeva o abbia acquistato senza richiedere il sacrificio comune, poiché in epoca antecedente al matrimonio, non sarà oggetto di comunione.

    (2) La donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, quindi anche le donazioni indirette.

    (3) In base all’utilizzo effettivo del bene, destinato ad uno solo dei coniugi (l’orologio maschile, la collana, i prodotti di bellezza, etc.) si potrà desumerne il carattere di bene strettamente personale.

    (4) Non possono essere ricompresi i beni destinati, ex artt. 177 e 178 alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Per il resto, vige sempre il criterio della destinazione concreta, per cui andrà verificata la funzionalità rispetto alla professione (ad es. i libri nella biblioteca di casa, di una materia giuridica piuttosto che medica delineeranno l’appartenenza al coniuge giurista piuttosto che medico o psicologo).

    (5) Archetipo ne è l’indennità assicurativa erogata in seguito ad un sinistro stradale, che ha funzione riparatoria dei danni (fisici, ma anche morali-esistenziali) subiti personalmente dal coniuge leso nell’illecito (e di cui ai fondamentali artt. 1223, 2043 ss. c.c.).

    (6) Si allude, con formulazione onnicomprensiva, ad ogni tipo di rendita erogabile da persone o enti, che siano pubblici o privati (assicurazioni, istituti previdenziali, etc.) a seguito della perdita della capacità lavorativa.

    (7) Questi beni (esclusivamente mobili) derivano da un trasferimento dei beni succitati, e ne sono appunto l’investimento attuato con la vendita o lo scambio di beni già esclusi dalla comunione; per analogia, lo stesso denaro ricavato ma non reinvestito permarrà nei beni esclusi perchè personali.

    (8) Nel secondo comma dell’art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione daterminati beni immobili, o mobili registrati, mediante l’apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l’altro coniuge. L’effetto risultante sarà l’opponibilità ai terzi, ai sensi dell’art. 2647 del c.c..

  • CHI E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

    Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa, con una persona di sua fiducia scelta con la garanzia del Tribunale. 

    • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

    A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

    • Finalità della legge

    Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro). Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

    • Chi può fare la richiesta (ricorso)

    Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, con l’assistenza di un avvocato

    1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
    2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
    3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
    4. il Pubblico Ministero;
    5. il Tutore o Curatore.
    • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

    I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

    • Quando fare la richiesta (ricorso)

    Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

    • A chi fare opposizione al ricorso

    Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

    • A chi rivolgersi

    Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

    • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

    Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

    • Durata dell’incarico

    La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

    1. temporaneo,
    2. indeterminato,

    vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

    L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea realizzare la tutela del beneficiario.

    • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

    I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

    • Cosa contiene il decreto di nomina

    Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

    1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
    2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
    3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
    4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
    5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
    6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
  • Scegliere l’avvocato

    Quali sono le modalità con cui affronti la necessità di soluzione di un problema?

    Quando si ha un problema, tutto il mondo sembra essere fermo sul problema e sembra che non ci sia niente altro nella vita che la necessità di trovare una soluzione.

    Quindi trovare una soluzione è la necessità fondamentale quando si ha un problema.

    Ma chi può aiutarci a trovare la soluzione?

    Se si tratta di un problema tecnico o medico, basta rivolgersi al tecnico o al medico di riferimento, mentre se si tratta di un problema con l’amministrazione, i colleghi, il capo ufficio, il condominio, un vicino di casa, o tutto ciò che riguarda i rapporti con gli altri che hanno violato i nostri diritti, la soluzione può aiutarci a trovarla un avvocato.

    Può aiutarci un avvocato qualsiasi che sia iscritto all’albo, tanto uno vale l’altro?

    Andremmo da un medico qualsiasi, tanto uno vale l’altro?

    Chiameremmo un idraulico o un elettricista o un ingegnere qualsiasi, tanto uno vale l’altro?

    Un avvocato è una persona capace e professionalmente preparata che è in grado di aiutare il Cliente.

    Il Tuo Avvocato è un professionista che sta dalla Tua parte e che Ti supporta e Ti guida nell’intricato garbuglio di normative per trovare la soluzione alle sue esigenze del momento.

    Ecco perché il Tuo Avvocato è una persona di fiducia che deve essere scelto con cura e attenzione, secondo una gamma di caratteristiche possedute e praticate dal professionista stesso, come valori fondamentali della vita.

    Il Tuo Avvocato è un valido ALLEATO che porta sul piano della realizzazione le TUE idee, i TUOI valori e obiettivi, che diventano anche i SUOI, come se fosse la Tua longa manus, in quanto la Tua scelta gli conferisce i poteri di decidere, agire e relazionarsi con il mondo e con i terzi per la soluzione del Tuo problema, in nome e per conto Tuo.

    La scelta, perciò, è un’operazione che deve essere ben ponderata, secondo criteri di ambito diverso, ma che insieme formano le convinzioni morali su cui si basa la vita e l’agire della persona.

    Caratteristiche fondamentali nella scelta sono di certo la preparazione, la competenza, l’esperienza, le referenze, la capacità di relazione con il Cliente in modo chiaro e trasparente, la riservatezza, il rigore tecnico, la elasticità mentale, la capacità di usare un linguaggio comune con il Cliente e di guidarlo con eventualmente il supporto di specialisti nella relazione con le controparti e con la magistratura se fosse necessario intraprendere una causa, valutando i rischi anche di sopportare psicologicamente il procedimento, ma anche l’approccio alle tecnologie, che permettano la reperibilità dell’avvocato ed anche la possibilità di accedere ad una serie di risorse gratuite presenti sul sito dello stesso, l’accessibilità e l’ubicazione dello studio, la possibilità di ottenere servizi nuovi ed anche afferenti alle nuove tecnologie, la semplicità e la correttezza delle informazioni passo passo.

    Fiducia è anche scegliere in base alla prognosi di soddisfazione del rapporto relazionale per perseguire la realizzazione dei Tuoi obiettivi.

    E Tu in base a quali caratteristiche scegli il Tuo Avvocato?

    Scrivimi un commento qui sotto oppure via mail. Sarò felice di leggere la Tua opinione e di tenerne conto. Per me vale molto quello che pensi Tu.

     

    Diritti riservati

    Giulia Gasparini

    Avvocato

  • QUANTO INCIDE IL DIRITTO PER TENERE UN’ALIMENTAZIONE SANA?

    Ciao! Hai già letto il mio nuovo blog?

    Sono GIULIA GASPARINI e sono AVVOCATO e MAMMA di due splendidi bambini e come tale sono sempre alla ricerca del meglio per la loro crescita.

    Pensando ad una delle cose fondamentali per la crescita, l’alimentazione, oggi voglio parlarTi dell’importanza del diritto e della legislazione per avere un’alimentazione SANA.

    QUANTO INCIDE IL DIRITTO PER TENERE UN’ALIMENTAZIONE SANA? (altro…)

  • IL FUTURO E’ ANCHE UNA QUESTIONE DI DIRITTI!

    Ciao! Benvenuto sul mio nuovo blog! 

    Sono GIULIA GASPARINI e sono AVVOCATO e MAMMA di due splendidi bambini. 

    Probabilmente avrai già letto qualcosa che ho condiviso sul mio blog e forse saprai che credo profondamente nella condivisione delle idee per la crescita personale e professionale, per la formazione del futuro che desideriamo, un futuro positivo, prospero e prolifico.

    LE BASI DEL FUTURO: I DIRITTI FONDAMENTALI

    Per come la vedo io, il futuro che desideriamo non può non avere le sue basi NEL PRESENTE e nei DIRITTI DELLE PERSONE, DEI BAMBINI, DELLE DONNE, DEI DIVERSAMENTE ABILI, DEGLI OMOSESSUALI, DEI “DIVERSI”, COME DEI “NORMALI”, DEGLI ANIMALI, DELL’AMBIENTE, ecc….

    Come non vedere che, SE ORA NON TUTELIAMO I DIRITTI FONDAMENTALI, NON VIVREMO IL FUTURO PROFICUO, POSITIVO, PROSPERO CHE DESIDERIAMO!

    Infatti, che ne sarebbe delle possibilità di crescita e di formazione personale e professionale rivolta alla qualità delle persone e dei professionisti e lavoratori del futuro se oggi non tutelassimo IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, IL DIRITTO DEI BAMBINI, IL DIRITTO DEI “DIVERSI”, IL DIRITTO DI EGUAGLIANZA, ECC….

    Che ne sarebbe della salute della popolazione se oggi non tutelassimo IL DIRITTO AD UN’ALIMENTAZIONE SANA, IL DIRITTO ALL’AMBIENTE PULITO, IL DIRITTO ALLA SANITA’ PUBBLICA E PRIVATA, ecc….?

    BENI SOCIALI, IDEE O DIRITTI?

    La creazione di uno Stato di Diritto, ovvero di un sistema sociale organizzato che preveda la tutela dei beni fondamentali dell’uomo e, tra questi, ovviamente considero la vita, la salute, la crescita, l’alimentazione, la felicità, la cultura, la possibilità di scegliere relativamente ai propri diritti fondamentali medesimi, come se farsi curare oppure no, se avere figli oppure no, se frequentare una scuola pubblica o privata, se diventare imprenditore/professionista/casalinga/operaio/ecc… oppure qualsiasi cosa si creda di poter fare, se viaggiare oppure no, se avere accesso al credito oppure no, e se sì quale e a quali condizioni , se acquistare proprietà immobiliari oppure no, ecc….., è necessario che VENGANO RICONOSCIUTI DA TUTTI E DALL’ORDINAMENTO STATALE I DIRITTI CHE SI FONDANO SULLA TUTELA SOCIALE DI QUEI BENI FONDAMENTALI riconosciuti come ASSOLUTAMENTE NECESSARI E BISOGNOSI DI TUTELA PERCHE’ SI POSSA PARLARE DI STATO DI DIRITTO…..

    Perciò, prima ancora che al modo di fare tutelare questi diritti, dobbiamo pensare a quali DIRITTI ! Per individuare ciò che è meritevole di TUTELA, occorre fare riferimento al sentire sociale comune, ovvero a quanto la community di riferimento percepisce come di urgente protezione.

    BAMBINI DI OGGI : LA COMMUNITY DEL FUTURO

    Infatti, per ottenere riconoscimento di un diritto e tutela del medesimo, prima di tutto occorre una COMMUNITY di riferimento che si dia delle regole (LE NORME, LE LEGGI, I TRATTATI, LE COSTITUZIONI, ecc….) di riferimento e che LE CONDIVIDA.

    LE NORME VANNO POI MESSE IN PRATICA E RISPETTATE (individui, famiglia, scuola, lavoro, ecc…)

    LA COMMUNITY DEVE quindi DELEGARE a qualcuno, in caso non vengano rispettate da tutti, di FARLE RISPETTARE ( LO STATO, IL SISTEMA GIUSTIZIA, IL SISTEMA DI POLIZIA, GLI OPERATORI DEL DIRITTO, MAGISTRATI, AVVOCATI, ecc….) ed OTTENERE COME SANZIONE, o una punizione (PENA, MULTA, RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE, ecc…) o una reintegra (RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE) o una compensazione sostitutiva quando ciò non è possibile (RISARCIMENTO IN DENARO DEL DANNO SUBITO)…

    COSA FARE E A CHI RIVOLGERSI?

    Per fortuna, oggi esiste il web che dà la possibilità a tutti di accedere ad un gran numero di informazioni in tempo reale a costi bassissimi, evitando lunghi periodi di ricerca, di analisi, di reperimento delle norme, con costi elevatissimi.

    Tuttavia, nel reperimento delle informazioni, occorre sempre usare il giusto filtro, dal momento che spesso si legge di casi standard, di ipotesi di scuola, di casi occorsi ad altri….

    Sul mio blog le informazioni sono finalizzate a darTi degli strumenti per comprendere il mondo del diritto che Ti circonda, senza per questo voler essere esaustive…sono spunti di riflessione e di approfondimento che Ti invito sin da ora a compiere secondo le Tue esigenze specifiche, perché ogni persona è speciale ed ogni caso è diverso dagli altri…..

    Anche se troverai sul web informazioni, più o meno attinenti alla Tua problematica e che Ti aiuteranno a cercare una soluzione, per TROVARE LA TUA SOLUZIONE, Ti consiglio sempre di rivolgerTi ad un giurista di professione, un avvocato, che analizzerà il TUO CASO SPECIFICO e TI GUIDERA’ ALLA TUA SOLUZIONE, quella che TU, SU SUO CONSIGLIO, RITERRAI LA PIU’ GIUSTA PER TE IN QUEL MOMENTO!

     

    Buona lettura!

    Giulia Gasparini

    Diritti riservati 2016

  • IL DIRITTO DI ESSERE LIBERI O LIBERI DI AVERE DIRITTI?

    Sono GIULIA GASPARINI e sono AVVOCATO e MAMMA di due splendidi bambini. 

    Probabilmente avrai già letto qualcosa che ho condiviso sul mio blog e forse saprai che credo profondamente nella condivisione delle idee per la crescita personale e professionale, per la FORMAZIONE DEL FUTURO CHE DESIDERIAMO, UN FUTURO POSITIVO, PROSPERO E PROLIFICO. Ciò non può accadere se non ci impegniamo profondamente ora per creare le fondamenta del meraviglioso futuro che desideriamo, in modo che sia solido, reale e duraturo e possibilmente per tutti coloro che desiderino farne parte! (altro…)

  • CHE COS’E’ IL DIRITTO? E LA GIUSTIZIA?

    Tranquillo non è una lezione universitaria, ma il desiderio di condividere con Te la mia visione del mio mondo, quello del diritto, con semplicità e coraggio.

    Infatti, da quello che ho incontrato e letto fino ad ora, tutti fanno a gara a scrivere in modo sempre più complicato concetti base che dovrebbero essere alla portata di tutti, ma soprattutto tutti dovrebbero poter condividere profondamente nella mente e nel cuore, nei loro pensieri e nei loro desideri, ciò che ci accomuna. (altro…)

  • LA TRIBU’ DEL DIRITTO

    Ciao! Benvenuto sul mio nuovo blog! 

     

    Sono GIULIA GASPARINI e sono AVVOCATO e MAMMA di due splendidi bambini.

    Prima di iniziare a scrivere sul mio blog, vorrei condividere con Te la mission che si propone…. Ciò per evitare che Tu perda tempo se non è quello che cerchi.

    Infatti non è un blog per soli giuristi, non intendo disquisire di dottrina e sofistica, di giurisprudenza e di applicabilità e nemmeno aggiungere informazioni, come i codici normativi, la legislazione o i trattati, regolamenti, leggi regionali, ecc…. che potrai agevolmente trovare nei siti delle fonti ufficiali, Ministero, Ordini professionali, Gazzetta Ufficiale, Regioni, ecc.. (altro…)