Divorzio

Raccolta dei miei articoli scritti per te
23
Novembre 2016

COME SI FA A DIVORZIARE?

Molti mi chiedono informazioni sulla nuova disciplina del divorzio, perciò ho pensato che possa essere utile una breve infarinatura delle novità.

Ecco che cosa ho pensato di massima utilità per il maggior numero di persone interessate all’argomento novità sul divorzio breve:

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO E DIVORZIO BREVE

Il 26 maggio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi di cui alla l. 6 maggio 2015, n. 55 (cd. Divorzio breve). Tali nuove disposizioni, congiuntamente a quelle contenute nel D.l. 12 settembre 2014, n. 132 così come modificato e convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, individuano nuove modalità di “cessazione” del matrimonio.

NOVITA’

Attualmente, esistono due nuove possibilità di addivenire a separazione o divorzio tra coniugi: mediante l’intervento del SINDACO in qualità di ufficiale giudiziario, ovvero mediante ricorso ad una CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA tra uno o più avvocati.

DAVANTI AL SINDACO

Questa possibilità vale solamente se la coppia NON HA

  • FIGLI MINORI;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • FIGLI MAGGIORENNI economicamente non autosufficienti, può concludere innanzi al SINDACO, quale ufficiale di stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è trascritto o iscritto l’atto di matrimonio:

Può essere utilizzata per:

  • un accordo di separazione personale;
  • un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd. divorzio);
  • un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Va precisato che l’accordo NON può contenere PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE che, invece, possono essere inseriti in un accordo per la separazione personale consensuale assistita da un avvocato.

Il procedimento prevede che l’ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti PERSONALMENTE la dichiarazione con cui le stesse attestano di voler addivenire ad una separazione personale, ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento dello stesso secondo condizioni concordate che dovranno essere RICONFERMATE DOPO 30 GIORNI SEMPRE PERSONALMENTE.

Infatti, in tali casi l’ufficiale dello stato civile invita le parti a comparire dinnanzi a sé DOPO 30 GIORNI dalla ricezione della dichiarazione al fine di confermare l’accordo, ove la MANCATA COMPARIZIONE di una delle parti equivale a MANCATA CONFERMA dell’accordo.

Durante la procedura de qua, l’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA può essere conclusa tra i coniugi alla presenza di uno o più avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale per :

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • scioglimento del matrimonio;
  • modificare le condizioni di separazione o divorzio.

SENZA FIGLI MINORI

Qualora la coppia NON avesse figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap ovvero non ancora economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, non ravvisando irregolarità, concederà il nullaosta affinché l’avvocato possa trasmettere una copia autenticata della convenzione all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, entro il termine di 10 giorni.

CON FIGLI MINORI

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

DIVORZIO BREVE – NUOVI TERMINI da ricordare per poter chiedere il divorzio

Per quanto concerne le novità in materia di cd. Divorzio breve, è possibile evidenziare come ad oggi sia possibile addivenire allo scioglimento del matrimonio ovvero alla cessazione degli effetti civili dello stesso in termini decisamente più ridotti rispetto al passato.

Infatti non è più necessario attendere tre anni dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

 

IL DIVORZIO PUO’ CHIEDERSI

DECORSI

12 MESI

 

  • dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c. in caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE;

DECORSI

6 MESI

  • dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale trasformata in CONSENSUALE;
  • dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nell’udienza ex art. 711 c.p.c. in caso di SEPARAZIONE CONSENSUALE;
  • dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATO;
  • dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

 

Diritti riservati

Giulia Gasparini

Avvocato

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